Cassazione civile, sez. I, sentenza 20415 del 21/7/2025

Nel caso  sottoposto all'attenzione della Corte i coniugi, con scrittura privata avevano convenuto che, in caso di separazione, il marito – in considerazione dell’apporto dato dalla moglie al benessere della famiglia ed al pagamento del mutuo contratto per la ristrutturazione di bene immobile solo a lui intestato - avrebbe riconosciuto alla coniuge una certa somma di denaro.

La moglie, per contro, avrebbe rinunciato in favore del coniuge  ad alcuni beni.

Con la sentenza in esame la Corte affronta nuovamente il tema della validità di accordi tra coniugi diretti a regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di crisi familiare.

La Corte riconosce piena validità agli accordi e alla scrittura richiamando i propri precedenti che, a partire dagli anni 2000, hanno riconosciuto rilevo all’autonomia negoziale privata : partendo dalla pronunce dirette ad ammettere la validità di accordi idonei a regolamentare rapporti esclusivamente patrimoniali (Cass. n. 23713/2012, Cass. n. 18304/2013) sottoposti alla sola condizione sospensiva del fallimento del matrimonio, sino alle più recenti che hanno riconosciuto  validi gli accordi diretti a regolare aspetti anche personali della vita familiare con il limite del rispetto dei diritti indisponibili (Cass. n. 18066/2014) .

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