Cessazione del contratto di locazione: compensazioni ed indennità per migliorie

Tribunale di Taranto , sez I, 12 giugno 2025, n 895

La sentenza in esame affronta due problemtiche ricorrenti nei casi di cessazione del contratto di locazione:

E' possibile per il proprietario trattenere la cauzione in conto canoni non versati?

ll conduttore ha sempre diritto a vedersi riconosciuta una indennità per le migliorie apportate?  

Sul primo punto, il Tribunale, richiamato l'art 1243 cc e la più recente giurisprudenza, ribadisce che il locatore può trattenere la cauzione alla conclusione della locazione a condizione di proporre domanda giudiziale per l'attribuzione in tutto o in parte del deposito cauzionale versato  a copertura o di specifici danni subiti all'immobile locato o a titolo  di canoni rimasti non pagati .

Il Tribunale riconosce quindi la piena operatività della compensazione tra somme dovute a titolo di canoni e quelle trattenute dal locatore come cauzione.

In relazione alla seconda questione, il Tribunale ribadisce che nel contratto di locazione, ai sensi dell'art 1592 cc, il diritto del conduttore all'indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata, presuppone che le relative opere sino state eseguite con il consenso esplicito della proprietà. 

E' infatti necessario che la proprietà sia a conoscenza dell'entità economica e della convenienza delle opere ed esprima così una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà diretta ad approvare le innovazioni eseguite.

Precisa quindi il Tribunale che la sola consapevolezza o la mancata opposizione o semplice tolleranza del locatore riguardo le opere non legittima il conduttore alla richiesta di indennizzo .