Corte di Cassazione, sez. V, tributaria , 25.08.2025 n.23857

Con la sentenza in esame la Corte chiarisce due principi in tema di interpretazione del contratto e differenze tra caparra confirmatoria e deposito cauzionale.
In merito alla scelta dei criteri interpretativi al Corte precisa che, nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulta ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art 1362 e art 1365 cc e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art 1366 e all'art 1371 cc.
Infatti quanto l'art 1362 cc comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è possibile
Sulla natura del pagamento di parte del prezzo in caso di compravendita la Corte ribadisce che la somma consegnata da un contraente all'altro al momento della conclusione del contratto ha natura di caparra confirmatoria se risulta che le parti hanno inteso perseguire gli scopi di cui all'art 1385 cc, attribuendo alla somma la funzione di liquidazione convenzionale del danno in caso di inadempimento.
Il pagamento della somma ha invece natura di deposito cauzionale se la somma è stata conferita a garanzia di un eventuale obbligo di risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento del soggetto che ha versato la somma, consentendo al creditore di soddisfarsi sulla somma consegnata solo per l'ammontare del danno che ha concretamente subito.