Cassazione civile sez. III, 20 ottobre 2025 n.27923
La Corte è stata chiamata a pronunciarsi in un caso di incidente avvenuto al termine di una lezione di educazione fisica, quando un alunno, all'interno dello spogliatoio, veniva colpito accidentalmente da un compagno con un casco, riportando al frattura di due denti.
Il danneggiato aveva quindi evocato in giudizio anche la scuola per non aver vigilato.
La Corte ha precisato che, con l'accogliento della domanda di iscrizione ed ammissione dell'allievo, si crea un vincolo negoziale tra le parti, dal quale sorge l'obbligo per la scuola di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dell'allievo per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica.
Trova quindi applicazione l'art 1218 cc per il quale il debitore che non esegue esattamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento od il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile .
Era quindi onere, dell'alunno, provare che il fatto si è verificato durante l'orario di scuola, dell'istituto, provare che l'evento si è verificato per causa non riferibile alla scuola o all'insegnate.
In particolare, osserva la Corte, l'istituto scolastico deve osservare gli obblighi di vigilanza e controllo, ma ciò deve avvenire con uno sforzo diligente ed adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, dovendosi apprezzare anche l'età degli allievi, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica.
Infatti, con l'avvicinarsi dell'età degli alunni a quella del pieno discernimento, il dovere di vigilanza degli insegnanti richiede in minor misura la loro continua presenze, ciò in quanto questa condizione, nel caso in cui si discute in merito al danno cagionato da uno studente ad un altro, è tale da far presumere la non prevedibilità dell condotta dannosa posta in essere.
Considerato che, nel caso in esame, gli studenti erano prossimi alla maggiore età, la Corte ha escluso ogni e qualsiasi responsabilità della scuola, affermando che la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere da un alunno, prossimo alla maggiore età e munito di completa capacità di discernimento, può esonerare l'istituto scolastico da responsabilità contrattuale per culpa in vigilando.



