Cassazione Civile, sez II. 05.03.2026 n 5009

La Corte è stata chiamata a decidere le sorti del saldo di un conto corrente intestato a due fratelli alla morte di uno di questi. 

E' principio consolidato che  la cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti (Cass. n. 27069/2022; Cass. n. 77/2018).

 Trattasi di una presunzione legale juris tantum che dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cass. n. 1087/2000).

E' quindi onere di chi  asserisce di essere titolare delle somme depositate su di un conto cointestato provare non che la materiale operazione di versamento è stata da lui effettuata ma che le somme deposiate sono di sua pertinenza esclusiva .

Nel caso sottoposto alla Corte, il superamento della presunzione di contitolarità delle somme cointestate è avvenuto valorizzando, da un lato, le risultanze della documentazione contabile acquisita che comprovavano la provenienza delle somme da uno solo dei conintestatri, dall'altro, il confronto fra la condizione economica del de cuius, titolare di un "discreto patrimonio immobiliare", e la condizione della sorella cointestataria, "che era nullatenente", confermndo quindi  che le somme esistenti sui conti correnti o investiti in titoli appartenevano in via esclusiva al de cuius.