Tar Marche 23.01.2026
Il nome ed il cognome sono elementi fondanti l'identità personale, per cui il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome rivestono carattere eccezionale possono essere ammessi solo in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti supportate da adeguata motivazione e da significative motivazioni
Le motivazioni devono consistere nella volontà di cancellare riferimenti lesivi della dignità ma possono essere rilevanti anche intenti soggettivi atipici purchè meritevoli di tutela e non contrastanti con il pubblico interesse alla stabilità ed alla certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico sociale . Nuovo paragrafo
Il legislatore non limita la possibilità di cambiamento ad ipotesi specifiche ma indica casi a tiolo meramente esemplificativo ( art 89 DPR 3.11.2000 n 396 cita l'esempio del nome ridicolo o vergognoso o capace di rivelare l'origine naturale dell'interessato).
Con la sentenza in esame il giudice, considerato che la normativa in tema di cambiamento del nome non prevede limitazioni tassative, richiedendosi unicamente che l’istante esponga le ragioni a fondamento della richiesta, ha riconosciuto che la discrezionalità dell’amministrazione, pur sussistente, deve essere esercitata nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e ragionevolezza, nonché della tutela del diritto al nome, garantito dagli artt. 6 c.c. e 22 Cost.
Pertanto, il diniego di un’istanza di cambiamento del nome deve essere motivato in modo adeguato e non può basarsi su ragioni generiche o astratte, risultando illegittimo qualora non fondato su specifiche e concrete esigenze di interesse pubblico e prevalendo la tutela dell’identità personale su un generico richiamo alla discrezionalità amministrativa.
Qualora, come nella fattispecie, il cambiamento del nome richiesto dalla ricorrente non comporti effettivi rischi per l’identificazione della persona, né collida con alcun profilo di pubblico interesse, non essendo stati indicati né dimostrati conflitti con situazioni giuridiche facenti capo a terzi o esigenze ulteriori che giustifichino il diniego, il provvedimento di rigetto della Prefettura va annullato.



