Il comodato di bene immobile stipulato a favore di un nucleo familiare senza limite d oltre la crisi coniugalei durata resiste
Cassazione civile, sez. I, 25 Giugno 2025 n 17095

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte, ha escluso che un contratto di comodato stipulato per esigenze abitative familiari possa considerarsi cessato, per spirare del termine finale, in caso di separazione dei coniugi.
Il contratto di comodato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari.
Il rapporto, riconducibile alla tipologia regolata agli art 1803 e 1809 c.c., sorge per un uso determinato ed ha quindi una durata, che è determinabile per relationem , con applicazione delle regole che disciplinano la casa familiare.
Il comodante pertanto è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale .
In caso di separazione, pertanto, il coniuge assegnatario della casa, abitata in costanza di matrimonio in virtù di comodato stipulato per esigenze familiari, può opporre a comodante, che richiede il rilascio, l'esistenza di un provvedimento di assegnazione .
E' comunque fatta salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno del comodante ex art 1809, II comma c.c., ed in tal caso spetta al Giudice comparare le particolari esigenze di tutela della prole ed il contrapposto bisogno del comodante.