il corso di inglese deve essere rimborsato anche senza preventivo accordo

Il corso privato di inglese entra nella consuetudine delle famiglie italiane  e deve essere rimborsato dall'ex anche senza accordo.

La Suprema Corte, con ordinanza n 17017 del  25.06.2025,  ha statuito che il corso di inglese per il figlio è spesa straordinaria rimborsabile anche in assenza di preventivo assenso alla spesa.

La Corte osserva che in materia di spese straordinarie nell’interesse dei figli, il genitore collocatario non è obbligato a concordare preventivamente né ad informare l’altro genitore in merito a tutte le spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti il loro ammontare .

Il preventivo accordo è infatti necessario solo per quelle spese straordinarie che per rilevanza imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime della vita dei figli.

In questo senso la Corte ha ritenuto che è ormai consuetudine consolidata nel nostro paese iscrivere figli minori a corsi di lingua straniera, in particolar modo a corsi di inglese, in aggiunta all’insegnamento ricevuto a scuola, al fine di poter affrontare adeguatamente i corsi universitari e la vita lavorativa. 

Conclude quindi la Corte allegando che tale consuetudine risponde ad oggettive ed inequivoche esigenze invalse nel tessuto sociale, tanto da rendere incontestabile sia il carattere ordinario delle spese afferenti il corso di inglese sia la relativa utilità per il figlio che ne usufruisce  .