Cassazione Civile, prima sezione, sentenza n. 25495 del 17.09.2025

Con la sentenza in esame la Corte ha dettagliato i principi che devono fondare il riconoscimento e la determinazione dell'assegno conseguente allo scioglimento dell'unione civile.
La corte precisa che non si tratta di assegno di mantenimento .
L'assegno di mantenimento è previsto nel nostro ordinamento nella fase della separazione e presuppone pertanto, pur nella condizione separativa, la persistenza del dovere di assistenza materiale e morale con conseguente sua correlazione al tenore di vita tenuto dai coniugi in costanza di matrimonio di cui deve tendenzialmente garantire la conservazione, con il limite che non può estendersi fino a comprendere ciò che il coniuge beneficiario è effettivamente in grado di procurarsi da solo, secondo il canone dell'ordinaria diligenza.
L'unione civile consente di formalizzare e dare rilevanza piena all'unione affettiva tra due persone ed è istituto diverso dal matrimonio, si può sciogliere con minore formalità e non conosce la fase della separazione e gli istituti ad essa connessi, ad essa si applica per previsione legislativa il comma 6 dell'art 5 della Legge sul divorzio
Il riconoscimento di un assegno a seguito della cessazione dell'unione civile si fonda quindi sugli stessi presupposti elaborati in tema di assegno divorzile, che presuppone lo scioglimento del matrimonio, residuando solo un vincolo di solidarietà post coniugale con più forte rilevanza del principio di autoresponsabilità, per cui i coniugi sono tenuti a procurarsi i mezzi che permettono di vivere in autonomia e con dignità
La funzione assistenziale dell'assegno di divorzio è quindi diversa da quella di separazione e non risponde all'esigenza del mantenimento dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Si può parale di esigenze assistenziali se il coniuge è privo di di risorse economiche sufficienti a soddisfare le normali esigenze di vita e non se le possa procurare , in questo caso l'assegno rimane parametrato ai criteri fissati dal codice civile per l'assegno alimentare.
Invece se ricorre anche la funzione perequativa compensativa, ossia se lo squilibrio economico è conseguenza delle scelte fatte nella vita di coppia, l'assegno va parametrato anche al contributo che il richiedente dimostra di aver dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro membro della coppia durante la vita insieme .



