Cass. Civ. Sez I, 15 Giugno 2026 n 19793
Con la sentenza in esame la Corte, premesso che la definitività dei provvedimenti adottati in sede di separazione personale, anche con riferimento all'assegno di mantenimento, va intesa come presenza di un giudicato rebus sic stantibus, precisa che il giudice, adito per la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del giudicato
Una volta accertata, in fatto, la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee ad alterare l'assetto economico stabilito al momento della pronuncia sulle condizioni della separazione o della omologa, il giudice deve poi procedere alla valutazione, in diritto, dei "giustificati motivi" che ne consentono la revisione .
La revisione dell'assegno di mantenimento, quindi, impone prima di tutto la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche delle parti contrapposte sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. In presenza di sopravvenienze e, dunque, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi.
Va, poi verificato se questi mutamenti sopravvenuti assurgano a "giustificati motivi", che l'art.156, comma settimo, c.c. richiede ai fini delle modifiche delle condizioni di separazione.
La giurisprudenza ha chiarito, quanto al significato da attribuire ai "giustificati motivi" la necessità di valorizzare nell'accertamento di essi criteri di carattere oggettivo, avendo cioè riguardo alla verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motiv
Qualora venga proposta istanza di revisione delle condizioni economiche della separazione consensuale, il giudice procede alla richiesta modificazione quando l'equilibrio economico, risultante dai patti della suddetta separazione e dalle parti voluto con riguardo alle circostanze in quel momento esistenti, risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti stesse non avrebbero potuto tener presenti nel fissare quei patti.
In linea con i principi ricordati, è stato escluso che la cessazione del contratto di lavoro dell'obbligato - la cui natura di contratto a tempo determinato era nota al tempo della separazione - assurgesse, di per sé sola, a fattore modificativo in peius del complessivo assetto della sua situazione economica, essendo privo del carattere della novità.



