Cassazione civile, sez. III n. 2526
Cassazione civile, sez. III n. 2528
Con due sentenze gemelle la Suprema Corte ha fissato i punti chiavi del regime di responsabilità per danni causati dalla fauna selvatica .
In primo luogo : la legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria spetta alla regione, quale ente competente per legge a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e che, avendone la protezione, ne ha pure la responsabilità; quando, invece, si tratta di danni provocati da cani randagi, che non costituiscono una specie protetta e non sono affidati alla pubblica amministrazione, che ha il diverso compito di proteggere la popolazione e di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo, non viene in considerazione l’art. 2052 c.c., dovendosi applicare l’art. 2043 c.c. e individuare l’ente responsabile sulla scorta della normativa regionale di riferimento.
In secondo luogo, fronte a pronunce di merito discordanti, la Corte ha delineato il contenuto degli oneri probatori gravanti su chi agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno precisando:
- il danneggiato che agisce ai sensi dell’art. 2052 c.c. deve di dimostrare, l’appartenenza dell’animale a una specie protetta o comunque al patrimonio indisponibile dello Stato, l’esatta e completa dinamica del fatto e, in particolare, il comportamento dell’animale, nonché il nesso di causa tra tale comportamento e l’evento dannoso, quali elementi costitutivi della dedotta responsabilità del proprietario o dell’utilizzatore dell’animale;
- all’animale non può essere presuntivamente ascritta l’eziologia dell’evento dannoso cioè non basta dimostrare l’avvenuta collisione tra un animale e un veicolo o, addirittura, il semplice coinvolgimento di un animale;
- infatti poicheè il sinistro deriva dall’interrelazione tra il comportamento tenuto dall’animale e la condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo, il danneggiato deve fornire la prova dell’uno e dell’altra, in modo tale che emerga in che modo e in quale misura l’incidente è imputabile al primo e non alla seconda.
In mancanza, quindi, di una prova positiva dell’effettiva dinamica dell’incidente, la domanda risarcitoria non può essere accolta, neanche parzialmente, sicché il rischio dell’impossibilità di individuare l’effettiva causa del sinistro viene, in definitiva, a ricadere sul danneggiato, per non avere assolto gli oneri probatori che su di lui incombono.





